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R.D. 30/12/1923 n. 3267

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali. Il ministro per l'economia nazionale potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

TITOLO IV Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello stato, d ei comuni e di altri enti.

CAPO I. Azienda del demanio forestale di stato.

Art. 106. Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) delle foreste demaniali già amministrate dal ministero delle finanze;

c) delle foreste demaniali delle nuove provincie del regno;

d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

Art. 107. I boschi e terreni che vengono comunque a formar parte del demanio fore- stale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

Art. 108. È istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato, per provvedere mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato alla formazione di riserve di legnami per bisogni del paese e per dare, con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

Art. 109. L'amministrazione dell'azienda è affidata al direttore generale delle foreste dei demani ed al comitato di amministrazione, composto

a) del detto direttore generale

b) dei due ispettori forestali preposti alle divisioni tecniche della direzione generale delle foreste e dei demani

c) di un ispettore superiore del genio civile, designato dal ministro per i lavori pubblici

d) di un funzionario della regia avvocatura erariale, designato dal ministro per le finanze

e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali

f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di aziende forestali od agrarie. Il presidente sarà nominato dal ministro fra i componenti del comitato stesso. I membri di cui alle lettere c) d) e) ed f) saranno nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale, e la nomina avrà la durata di un triennio. Alle sedute del comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del ministero dell'economia nazionale od un suo delegato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale delle foreste e dei demani.

Art. 110. La direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto. Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del demanio forestale, il ministero dell'economia nazionale non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli ispettori ripartimentali.

Art. 111. Possono essere acquistati dal ministero dell'economia nazionale, per essere incorporati al demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna. Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal ministero suddetto

a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e partico lari

b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorchè il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione

c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale

d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con i ministri competenti. Fra i terreni di cui al presente art. sono compresi quelli costituenti i demani comunali del mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre provincie.

Art. 112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'art. Precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal ministro per l'economia nazionale. In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali, il ministro suddetto, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

Art. 113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici me- si antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta. Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa à termini della legge 20 novembre 1859, numero 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca. Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento. Trascorso tale termine, l'azienda depositerà nella cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

Art. 116. I boschi demaniali di vallombrosa, di camaldoli e boscolugno nell'appennino toscano, quello del cansiglio nelle provincie di belluno, udine e treviso, quelli della sila nelle provincie di catanzaro e cosenza e quello di ficuzza in provincia di palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche. Il piano economico, di cui all'art. 107, deve essere coordinato allo scopo anzidetto.

Art. 117. È data facoltà al ministero dell'economia nazionale:

a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'azienda, allo scopo ed a condizioni che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;

b) di fare concessioni temporanee di acqua;

c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano col locati binari per trazione meccanica o animale. Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano ai bisogni dell'amministrazione.

Art. 118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte nonché un canone annuo all'azienda. Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

Art. 119. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al ministero dell'economia nazionale di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo i del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie. È pure data facoltà al ministero suddetto di promuovere l'alienazione di pic- coli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

Art. 120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'art. precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del ministro per l'economia nazionale, udito il comitato di amministrazione dell'azienda.

Art. 121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'art. precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma 1/a e 2/a a)

Art. 122. L'azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del ministero dell'economia nazionale, in base a norme stabilite da apposito regolamento. Il conto consuntivo dell'azienda, con la relativa deliberazione della corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

Art. 123. A costituire le entrate del bilancio dell'azienda concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del mini stero dell'economia nazionale;

b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;

c) le indennità annue che il ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per la vori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'azienda;

d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'azienda.

Art. 124. Presso la cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il ministero dell'economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale. Allo stesso conto corrente affluiranno

a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871 n. 283; 4 marzo 1886 n. 3713, e 28 giugno 1908 n. 376

b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106

c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove provincie del regno a decor rere dall'esercizio 1924-25

d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'azienda

e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagato allo Stato per con travvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori

f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'azienda;

Art. 125. L'azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda stessa. Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro per l'economia nazionale sentito il comitato di amministrazione.

Art. 126. L'azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di l. 600,000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di l. 52,684.30, corrispondenti al provento medio accertato pel biennio 1908-09 e 1909-10 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso art. L. 3,000,000 nell'esercizio 1924-25, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi. Qualora l'azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori a quelle da versare al tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

 

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